Chiarimenti sull’applicazione dell’art. 9 quater – Volumi tecnici – del
Regolamento Edilizio Comunale nel testo vigente ed efficace dal 1° agosto 2005 ( Variante
Urbanistica ai sensi dell’art. 50, comma 4, lett. L) della L.R. n° 61/85 e successive modifiche ed
integrazioni – Adozione con deliberazione consiliare n° 14 del 25.02.2005 – Approvazione con
deliberazione consiliare n° 36 del 31.05.2005).
Nelle more della predisposizione del prontuario dell’edilizia di cui all’art. 1, comma 5 del
REC, al fine di garantire la trasparenza dell’azione amministrativa nonché l’uniforme applicazione
delle norme del Regolamento Edilizio si ritiene necessario effettuare alcuni chiarimenti
sull’applicazione dell’art. 9 quater del Regolamento stesso, nel testo efficace dal 1° agosto 2005, il
quale recita:
“ La realizzazione di volumi tecnici, come definiti dalla normativa legislativa e
regolamentare di settore e dagli strumenti urbanistici, è subordinata all’espletamento delle
procedure relative ai titoli abilitativi edilizi, definite dalla citata normativa, nonché alla conformità
ai suddetti strumenti urbanistici, ad esclusione del parametro relativo al volume realizzabile, e al
rispetto delle altre normative aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia ( es. normativa
in materia ambientale, igienico-sanitaria, strutturale)”.
Nell’applicazione del suddetto articolo, in assenza di una specifica definizione dei volumi
tecnici nelle norme tecniche di attuazione del P.R.G., ma comunque nel rispetto delle norme dettate
per i gradi di protezione, occorre fare riferimento alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n°
2474 del 03.01.1973, nonché alla giurisprudenza in materia.
Il significato di “volumi tecnici” illustrato nella succitata Circolare del Ministero dei Lavori
Pubblici è il seguente:
“… i volumi tecnici debbono:
1) avere stretta connessione con la funzionalità degli impianti tecnici indispensabili
per assicurare il confort abitativo degli edifici;
2) essere determinati dall’impossibilità tecnica di poterne provvedere
l’inglobamento entro il corpo della costruzione realizzabile nei limiti della
normativa.
Ciò premesso, il Consiglio Superiore propone la seguente definizione:
“ Devono intendersi per volumi tecnici, ai fini dell’esclusione dal calcolo della volumetria
ammissibile, i volumi strettamente necessari a contenere e a consentire l’eccesso di quelle
parti degli impianti tecnici (idrico, termico,elevatorio, televisivo, di parafulmine, di
ventilazione, etc.) che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti
stessi, trovare luogo entro il corpo dell’edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme
urbanistiche”.
A titolo esemplificativo il Consiglio Superiore fa presente che sono da considerare volumi
tecnici quelli strettamente necessari a contenere i serbatoi idrici, l’extracorsa degli
ascensori, i vasi d’espansione dell’impianto di termosifone, le canne fumarie e di
ventilazione, il vano scala al di sopra delle linee di gronda. Non sono invece da intendere
come volumi tecnici i bucatai, gli stenditoi coperti, i locali di sgombero e simili. In ogni
caso la sistemazione dei volumi tecnici non deve costituire pregiudizio per la validità
estetica dell’insieme architettonico.
Precisa, infine, il Consiglio Superiore che la definizione surriferita dell’espressione può
trovare applicazione soltanto nei casi in cui i volumi tecnici non siano diversamente definiti
o disciplinati dalle norme urbanistico-edilizie vigenti nel Comune”.
Sono volumi tecnici quelli esclusivamente adibiti alla sistemazione di impianti aventi un
rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzo della costruzione e che non possono essere ubicati
all’interno della parte abitata: ne consegue che non sono tali i locali complementari all’abitazione,
quali le soffitte, gli stenditoi chiusi o quelli di sgombro, dispense, lavanderie, che devono essere
computati ai fini della volumetria consentita ( In tal senso T.A.R. Liguria, Sez. I, 17 maggio 2005,
n° 675; T.A.R. Puglia – sede di Lecce, sez. III, 15 gennaio 2005, n° 143; T.A.R. Lazio, sez. II, 21
giugno 2004, n° 6016; Cons. St., sez. IV, 16 marzo 1998, n° 443; Cons. St., sez. V, 2 marzo 1994,
n° 120; Cons. St., V, 31 marzo 1987, n° 218)
Possono pertanto essere definiti volumi tecnici solamente quei volumi strettamente necessari
a contenere e da consentire l’eccesso di quelle parti degli impianti tecnici che non possono trovare
sistemazione entro il corpo dell’edificio e che sono comunque strumentali con l’utilizzo della
costruzione.
E’ da precisare inoltre che, anche se un vano risulta come volume tecnico negli elaborati
scritti e grafici del progetto edilizio, ma viene realizzato con un’altezza ed un volume ben maggiori
rispetto a questa peculiare funzione, assumendo le caratteristiche di vano chiuso, utilizzabile e
suscettibile di abitabilità, siffatto vano dovrà essere computato ad ogni effetto ai fini della cubatura
autorizzabile.
Non può essere ricompresa nella nozione di volume tecnico l’opera edilizia che presenti una
sproporzione tra il fabbricato preesistente e la parte destinata ad impianti tecnologici o a funzioni di
protezione termica
Un intervento edilizio per essere qualificato come volume tecnico non deve essere
suscettibile di uso abitativo, tenuto conto della superficie, dell’altezza media nonché dell’apertura di
balconi e finestre sicchè, essendo i volumi tecnici quelli destinati esclusivamente agli impianti
necessari per l’utilizzo dell’abitazione e che non possono essere ubicati al suo interno, non sono tali
le soffitte, gli stenditoi chiusi e quelli di sgombero, così come non è da considerare tale il piano di
copertura, impropriamente definito sottotetto, ma costituente in realtà una mansarda in quanto
dotato di rilevante altezza media rispetto al piano di gronda (Cons. St., sez. V, 13 maggio 1997, n°
483; Cons. St., sez. V, 14 gennaio 1991, n° 44; TAR Campania, 20 giugno 2002, n° 3632).
Non costituiscono volumi tecnici il sottotetto praticabile e il locale cantinato (Cons. St., sez.
V, 8 settembre 1983, n° 367); non è volume tecnico un vano scala diretto a collegare
l’appartamento con la terrazza praticabile, in quanto si tratta di volume complementare a quello
abitabile ( Cons. St., V, 26 luglio 1984, n° 578). Non è volume tecnico il garage ( Cons.St., sez. V,
22 gennaio 1987, n° 23). Non è volume tecnico la veranda chiusa, che aumenta lo spazio abitabile
( T.A.R. Toscana, sez. III, 19 marzo 1999, n° 43).
Ai fini della qualificazione di una costruzione rilevano le caratteristiche obiettive della
stessa, prescindendosi dall’intento dichiarato dal privato di voler destinare l’opera ad utilizzazioni
più ristrette di quelle alle quali il manufatto potenzialmente si presta (Cons. St., Sez. V, 23
novembre 1996, n° 1406).
Si dispone che la presente disposizione di servizio sia resa pubblica, ai sensi dell’art. 1,
comma 6 del REC, anche tramite pubblicazione nel sito internet http:// edilizia.comune.belluno.it.