Sostituzione dei generatori di calore di potenza inferiore a 35 kw – D.lgs. 29.12.2006,
n° 311, allegato I, comma 4, lettera f ( Disposizioni correttive ed integrative al decretp
legislativo 19 agosto 2005, n° 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell’edilizia)
L’allegato I, comma 4, lettera f del D.Lgs. 29.12.2006, n° 311 stabilisce quanto segue: “ nel
caso di sostituzione dei generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW,
con altri della stessa potenza, è rimessa alle autorità locali competenti ogni valutazione
sull’obbligo di presentazione della relazione tecnica di cui al comma 19 e se la medesima può
essere omessa a fronte dell’obbligo di presentazione della dichiarazione di conformità ai sensi
della legge 5 marzo 1990, n° 46 e successive modificazioni ed integrazioni”.
Richiamata la decisione della Giunta Comunale n° 270 del 13.11.2007, si dispone che nel
caso di sostituzione dei generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, con
altri della stessa potenza o inferiore, non sia obbligatoria la presentazione della relazione tecnica
di cui all’art. 28 della L.10/91, modificata secondo le disposizioni del D.Lgs. 192/2005 e del
D.Lgs. 311/06 , fatto salvo comunque il rispetto di tutte le disposizioni vigenti in tema di uso
razionale dell’energia, ai sensi dell’allegato I, comma 4 del D.Lgs. n° 192/05, da dichiarare da
parte di professionista abilitato e fatto inoltre salvo l’obbligo, dopo l’ultimazione dei lavori, di
presentazione della dichiarazione di conformità ai sensi della Legge 5 marzo 1990, n° 46 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Si dispone che la presente disposizione sia resa pubblica, ai sensi dell’art. 1, comma 6 del
REC, anche tramite pubblicazione nel sito internet https://edilizia.comune.belluno.it.