Due recenti sentenze del TAR Veneto (n. 181/2011 e n. 189/2011), con specifico riferimento alla quantificazione della percentuale da applicare al costo di costruzione ai fini del calcolo del contributo di costruzione, hanno stabilito che la disposizione del comma 9, ultimo periodo, dell’art. 16 del DPR 6 giugno 2001 n. 380 “deve essere interpretata nel senso di disporre l’immediata applicazione della percentuale minima prevista, corrispondente al 5%, mentre resta nella discrezionalità delle Regioni determinare in misura superiore detta percentuale, in relazione ai parametri individuati dal medesimo comma 9.”
In merito all’aliquota relativa al COSTO DI COSTRUZIONE, si evidenzia quindi che la percentuale considerata nel calcolo preliminare al rilascio dei Permessi di costruire o nei conguagli relativi alle Denunce di inizio attività onerose, potrà essere aumentata al 5% minimo, in relazione a determinazioni che dovranno essere assunte a breve dall’Amministrazione Comunale.