Vincolo paesaggistico D.Lgs n.42/2004, art.142, comma2, lett.a: aree escluse dal vincolo

pagina aggiornata il 12/06/2024

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio – Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – all’articolo 142 comma 1 elenca le aree che sono soggette a vincolo paesaggistico anche in mancanza di esplicito provvedimento di vincolo.

Al comma 2, specifica che la disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985 erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B.

Nelle tavole sottoriportate si trovano le zone territoriali omogenee A e B che erano delimitato nel Piano Regolatore Generale vigente in comune di Belluno alla data del 6 settembre 1985.

CARTOGRAFIA

TAVOLA 01 TAVOLA 02 TAVOLA 03 TAVOLA 04 TAVOLA 05 TAVOLA 06 TAVOLA 07 TAVOLA 08 TAVOLA 09

LA NORMATIVA

Art. 142. Aree tutelate per legge

  1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:
    • a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
    • b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
    • c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
    • d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
    • e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
    • f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
    • g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (norma abrogata, ora il riferimento è agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018);
    • h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
    • i) le zone umide incluse nell’elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
    • l) i vulcani;
    • m) le zone di interesse archeologico.
  2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:
    • a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;
    • … omissis …