Piani Urbanistici Attuativi di cui agli articoli 19 e 20 della L.R. 11/2004: interpretazione delle norme urbanistiche – edilizie del P.R.G., relativa al completamento degli interventi edificatori previsti da P.U.A. di iniziativa privata, a seguito di avvenuta decadenza degli stessi per decorso termine decennale di validità.
Premesso che la presente interpretazione riguarda i Piani Urbanistici Attuativi approvati con specifico provvedimento deliberativo, le cui opere di urbanizzazione siano state completate, collaudate e cedute al Comune, ma i cui termini decennali di validità ai sensi dell’art. 20, comma 9, della L.R 23.04.2004 n. 11 siano decorsi, si informa che, nel caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:
- il P.U.A. sia stato approvato sulla base del vigente P.R.G. e delle relative Norme Tecniche di Attuazione e quindi le previsioni dello stesso P.U.A. – ancorchè decaduto per decorrenza del termine decennale – siano tuttora conformi allo strumento urbanistico generale;
- le infrastrutture pubbliche del P.U.A. siano state realizzate, collaudate e cedute al Comune e su alcuni lotti o parte di essi sono stati costruiti edifici o corpi di fabbricato;
- la volumetria assegnata ai vari lotti sia collegata al calcolo generale di edificabilità del P.U.A. approvato, effettuato sull’indice territoriale di zona per l’intera superficie territoriale dell’ambito;
risulta ammissibile – anche successivamente alla decadenza del termini decennale di validità del P.UA. – l’applicazione integrale delle previsioni dello stesso Piano.
Si precisa che nel caso in cui vi siano degli edifici già realizzati in un lotto, la cui edificazione debba essere completata, per definire l’attuale residuo edificabile dovranno essere sottratte le volumetrie urbanistiche e le superfici coperte esistenti da quelle ammesse dal P.U.A. approvato.
Si invita alla lettura del testo integrale della interpretazione allegato alla presente informativa.