Deposito Progetti e Denunce – Opere Strutturali – Denuncia e deposito dei progetti strutturali in zona sismica di seconda categoria

PREMESSA

Il Comune di Belluno è stato classificato in Zona sismica di seconda categoria dalla recente Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274.

In base alla Deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 2758 del 19 ottobre 2001 (entrata in vigore il 2 maggio 2001) sono state conferite agli enti locali le funzioni già espletate dalle unità periferiche del Genio Civile. Più in particolare a partire dal 01/01/2002 sono state conferite ai Comuni le funzioni relative alla denuncia di opere in conglomerato cementizio armato, normale o precompresso e a struttura metallica di cui alla legge 5 novembre 1971 n.1086. Pertanto, a partire dal 01/01/2001 gli Uffici del Genio Civile non ricevono più nuove denunce di opere di cui alla L. 1086/1971, ma esclusivamente la documentazione relativa al completamento di opere già denunciate presso detti Uffici.

Per quanto riguarda la L.64/1974, relativa al deposito dei progetti in zona sismica, la competenza è rimasta agli Uffici del Genio Civile.

Tutti i progetti strutturali da eseguirsi nei territori comunali di Belluno devono essere preventivamente autorizzati dall’Ufficio del Genio Civile.

Con la Deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 1591 del 26/05/2004 sono state stabilite nuove disposizioni per la realizzazione degli interventi nelle zone classificate sismiche e nei territori regionali interessati da opere di consolidamento degli abitati.

Successivamente con la D.G.R.V. n° 2122 del 02/08/2005 sono state ulteriormente modificate le modalità di campionamento: per le opere appartenenti alle categorie B, C, D, E gli Uffici del Genio Civile verificano il 15% delle pratiche presentate, mentre per le opere appartenenti alla categoria A, F il campione oggetto di verifica è pari al 100%.

Dal 26/05/2004 è necessario inviare una copia di tutti i progetti ricadenti in zona sismica e appartenenti a qualsiasi tipologia all’Ufficio del Genio Civile per l’ottenimento dell’autorizzazione sismica necessaria per l’inizio lavori.

Dal 01/08/2007 si rinvia alla nota – Segreteria Regionale all’ambiente e territorio – Unità periferica Genio Civile di Belluno – Prot.n.437750/57.12 del 02/08/2007 e si richiama l’articolo 8 della legge regionale n.20 del 16 agosto 2007 il quale stabilisce che: “Il certificato previsto dall’articolo 62 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n° 380 ” Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, attestante la perfetta rispondenza dell’opera eseguita alle norme per le costruzioni in zone sismiche, è rilasciato dall’ufficio del genio civile regionale sulla base del certificato di collaudo statico ovvero, qualora non sia richiesta l’effettuazione del collaudo statico, sulla base del certificato di regolare esecuzione sottoscritto dal direttore dei lavori e munito del visto comunale dell’avvenuto deposito”.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DI DENUNCE E DEPOSITI ALLO SPORTELLO PER L’EDILIZIA

Deposito del progetto antisismico e delle denunce delle opere in c.a., c.a.p. e a struttura metallica (ai sensi della L.1086/1971 e della L.64/1974- artt. 65 e sgg. e artt. 93 e sgg. del D.P.R. n° 380/01).

Per i progetti da depositare ai sensi della L.1086/1971 e della L.64/1974 il Costruttore deve effettuare la denuncia delle opere in c.a., c.a.p. e a struttura metallica e il conseguente deposito del progetto antisismico, prima dell’inizio dei lavori, allo Sportello Unico per l’Edilizia, compilando il modello fornito dal Genio Civile.

Tale modello deve indicare il nominativo del Committente, del Collaudatore, del Direttore dei Lavori e del Progettista delle strutture, riportando in originale le loro firme e i timbri. Al modello devono essere allegate anche due marche da bollo da 14,62 euro (una applicata e una allegata).

Il deposito del progetto antisismico e la denuncia delle opere in c.a., c.a.p. e a struttura metallica deve essere effettuato contestualmente compilando un unico modello e presentando un unico progetto.

Alla denuncia (e quindi al deposito) devono essere allegati:

1. due copie del progetto firmato dal Progettista, dal quale risultino in modo chiaro l’ubicazione, il tipo e le dimensioni delle strutture e quant’altro occorra per definire l’opera, sia nei riguardi dell’esecuzione che nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
2. due copie della relazione tecnica illustrativa, firmata dal Progettista e dal Direttore dei Lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che saranno impiegati nella costruzione;
3. due copie della relazione di calcolo firmata dal Progettista;
4. due copie dei certificati d’origine (nel caso si faccia uso di strutture prefabbricate in serie dichiarata e controllata);
5. due copie dei disegni di tutti i particolari esecutivi della struttura: fondazioni, strutture in elevazione (travi, pilastri, solai, scale….), firmati dal Progettista;
6. due copie della relazione sulle fondazioni, firmata dal Progettista, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione. La relazione sulle fondazioni deve essere corredata da grafici o da documentazioni (art. 93 del D.P.R. n.380 del 06/06/2001);
7. due copie della nomina del Collaudatore scelto dal Committente con la contestuale dichiarazione di accettazione dell’incarico. Si precisa che il Collaudatore deve essere individuato tra gli Architetti e/o gli Ingegneri iscritti da almeno 10 anni ai relativi albi professionali; nel caso in cui il Committente delle opere sia il Costruttore stesso, egli dovrà richiedere agli Ordini Provinciale degli Ingegneri e degli Architetti la designazione di una terna di nominativi tra i quali scegliere il Collaudatore, barrando nel modello la suddetta modalità.

Nel caso in cui vengano impiegati prefabbricati di serie, la ditta produttrice deve fornire tutte le istruzioni per il trasporto ed il montaggio e dichiarare che ogni tipo di struttura oggetto della fornitura corrisponde a quella presentata al Ministero dei LL.PP. (certificato d’origine) e deve inoltre corredare la fornitura con i disegni del manufatto e l’indicazione delle sue caratteristiche di impiego.

Lo Sportello Unico, dopo aver verificato la regolarità formale del modello e la completezza della documentazione allegata, restituisce al Costruttore una copia del progetto e della relazione con l’attestazione dell’avvenuto deposito e invia una seconda copia del progetto all’Ufficio del Genio Civile,che provvederà al rilascio dell’autorizzazione sismica (dal 01/08/2007 si rinvia alla nota – Segreteria Regionale all’ambiente e territorio – Unità periferica Genio Civile di Belluno – Prot.n.437750/57.12 del 02/08/2007).

Deposito del progetto antisismico (ai sensi della sola L.64/1974 – artt. 63 e sgg. del D.P.R. n° 380/01 – e quindi nei casi in cui non vengano realizzate opere in c.a., c.a.p. e a struttura metallica, ai sensi della L.1086/1971)

Fermo restando l’obbligo di conseguire il permesso di costruire o di presentare la denuncia di inizio attività, il Committente è tenuto a depositare presso il Comune il progetto antisismico in duplice copia, sottoscritto da un tecnico abilitato ed iscritto al relativo albo professionale, nonché dal Direttore dei Lavori.

Il progetto deve essere accompagnato dal modello fornito dal Genio Civile , il quale deve riportare la categoria di appartenenza dell’opera, le firme e i timbri in originale del Costruttore, del Collaudatore, del Progettista delle strutture e del Direttore dei Lavori. Il modello deve essere presentato in duplice copia allegando due marche da bollo da 14,62 euro (una allegata e una applicata).

Al deposito deve essere allegata la seguente documentazione:

1. due copie del progetto firmato dal Progettista, dal quale risultino in modo chiaro l’ubicazione, il tipo e le dimensioni delle strutture e quant’altro occorra per definire l’opera, sia nei riguardi dell’esecuzione che nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
2. due copie della relazione tecnica illustrativa, firmata dal Progettista e dal Direttore dei Lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che saranno impiegati nella costruzione;
3. due copie della relazione di calcolo firmata dal Progettista;
4. due copie dei certificati d’origine (nel caso si faccia uso di strutture prefabbricate in serie dichiarata e controllata)
5. due copie dei disegni di tutti i particolari esecutivi della struttura: fondazioni, strutture in elevazione (travi, pilastri, solai, scale….), firmati dal Progettista;
6. due copie della relazione sulle fondazioni, firmata dal Progettista, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione. La relazione sulle fondazioni deve essere corredata da grafici o da documentazioni (art. 93 del DPR n.380 del 06/06/2001);
7. due copie della nomina del Collaudatore scelto dal Committente con la contestuale dichiarazione di accettazione dell’incarico; nel caso in cui il Committente delle opere sia il Costruttore stesso, egli dovrà richiedere la designazione di una terna di nominativi tra i quali scegliere il Collaudatore, barrando nel modello la suddetta modalità.

Deposito delle varianti a denunce e depositi dei progetti.

Eventuali varianti e/o integrazioni strutturali che si rendessero necessarie nel corso dei lavori delle opere devono essere denunciate e depositate nella forma e con gli allegati previsti per la denuncia e il deposito originari dei quali deve sempre essere riportato l’estremo del deposito (anno, registro, numero).
La variante segue pertanto l’iter del deposito principale:

* nel caso in cui il progetto originale sia stato presentato presso il Genio Civile (depositi precedenti il 01/01/2002) la variante deve essere presentata ancora al Genio Civile;
* nel caso di progetti presentati allo Sportello Unico per l’Edilizia prima del 26 maggio 2004 la variante di progetto deve essere presentata dal Costruttore in duplice copia (o dal Committente nel caso in cui il progetto sia stato presentato esclusivamente ai sensi della L. 64/74);
* nel caso in cui il progetto originale sia stato presentato presso lo Sportello Unico per l’Edilizia dopo il 26 maggio 2004 la variante di progetto deve essere presentata dal Costruttore in triplice copia (o dal Committente nel caso in cui il progetto sia stato presentato esclusivamente ai sensi della L. 64/74). La variante di progetto dovrà essere accompagnata da due marche da bollo da 14,62 euro. Una copia del progetto verrà restituita al Costruttore, una copia verrà inviata agli Uffici del Genio Civile e la terza copia rimarrà al Comune di Belluno.

Il progetto di variante viene numerato con lo stesso numero del deposito originale.
N.B. Le varianti di progetto devono sempre essere presentate compilando il modello fornito dal Genio Civile (reperibile anche sul sito web del Comune di Belluno all’indirizzohttps://edilizia.comune.belluno.it) e barrando la casella relativa alla variante, indicando il numero del deposito del progetto originale.

Consegna della Relazione a strutture ultimate.

Per quanto riguarda i progetti presentati ai sensi della L.1086/1971 e della L.64/1974 (art. 65, commi 6 e 7 del D.P.R. n.380 del 06/06/2001) il Direttore dei Lavori, una volta che la struttura è stata ultimata, entro il termine di 60 giorni deve redigere e consegnare presso lo Sportello Unico dell’Edilizia, la relazione a Strutture Ultimate sulla quale è indicata la data di ultimazione dei lavori. Tale relazione dovrà contenere il riferimento al deposito della pratica.

Si precisa che, ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. n° 380/01, l’omessa o ritardata presentazione della relazione a strutture ultimate comporta responsabilità penale per il direttore dei lavori (ammenda da 41 a 206 Euro).

Alla Relazione a Strutture Ultimate devono essere allegati:

* i certificati originali delle prove sui materiali impiegati emessi dai Laboratori autorizzati (art.20 della L.1086/1971);
* per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
* l’esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

In particolare, per quanto riguarda la lettera a), va ricordato che nel corso degli anni diversi sono stati i D.M. con contenuti tecnici che hanno modificato e/o puntualizzato quali siano i controlli obbligatori (da eseguirsi a cura del Direttore dei Lavori) sui materiali utilizzati per le strutture in c.a. ,c.a.p. ed acciaio.
L’elenco aggiornato si trova nell’ultimo D.M. 09/01/1996 che prevede controlli obbligatori in cantiere e/o negli stabilimenti di prefabbricazione; relativamente alle strutture prefabbricate inoltre, risulta di utile lettura la Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 31104 del 16/03/1989, “Istruzioni in merito alle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate”, con particolare riferimento ai punti 1.4.1, 1.4.2 e 1.5.

La relazione a strutture ultimate deve essere presentata in duplice copia allo Sportello Unico per l’Edilizia: una copia verrà restituita al Direttore dei Lavori con apposto il timbro attestante l’avvenuto deposito, mentre la seconda copia verrà tenuta presso il Comune.

Per i progetti strutturali depositati a partire dal 26/05/2004 una terza copia della relazione a strutture ultimate, accompagnata anche da due marche da bollo da 14.62 euro e dal certificato di collaudo, dovrà essere consegnata, direttamente da parte del Direttore dei lavori, all’Ufficio del Genio Civile di Belluno, che provvederà al rilascio del certificato di rispondenza alle norme sismiche.
Tale deposito dovrà essere effettuato mediante la compilazione del mod. B fornito dal Genio Civile.

Consegna del certificato di collaudo statico.

Il Collaudatore ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo, a partire dall’avvenuto deposito della Relazione a Strutture Ultimate redatta dal Direttore dei Lavori.
Il Collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo.

Il certificato di collaudo per progetti di opere depositati prima del 01/01/2002 deve essere consegnato unicamente al Genio Civile.

Il certificato di collaudo per progetti di opere depositati dopo il 01/01/2002 deve essere consegnato allo Sportello Unico per l’Edilizia in duplice copia.

Inoltre per i progetti strutturali depositati a partire dal 26/05/2004 una terza copia del certificato di collaudo, accompagnata anche da due marche da bollo da 14,62 euro e dalla relazione a strutture ultimate dovrà essere consegnata, direttamente da parte del Direttore dei lavori, all’Ufficio del Genio Civile di Belluno, che provvederà al rilascio del certificato di rispondenza alle norme sismiche. Tale deposito dovrà essere effettuato mediante la compilazione del mod. B fornito dal Genio Civile.

Variazioni soggettive
Tutte le variazioni riguardanti il Committente, il Collaudatore, il Direttore dei Lavori, il Costruttore e il Progettista delle Strutture devono essere comunicati al Comune e al Genio Civile mediante una semplice lettera di comunicazione che dovrà contenere la firma del rinunciatario e del subentrante. (Si fa presente che per il cambio di impresa, prima dell’inizio lavori dovrà essere presentata la documentazione prevista dal D.L.gs 10 settembre 2003 n° 276 Cd. “Legge Biagi”)

Sanzioni ai sensi della L.1086/71

Le sanzioni previsti dal D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 sono descritte agli artt. 71 e sgg..

In particolare in riferimento ai lavori abusivi chiunque commetta, diriga e esegua le opere in violazione dell’art. 64, commi 2,3 e 4 del DPR 380/01 è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 103 a 1.032 euro.

Chiunque, inoltre, produca in serie manufatti in conglomerato armato normale, precompresso e manufatti complessi in metalli senza osservare le disposizioni dell’articolo 58 è punito con l’arresto fino ad 1 anno o con l’ammenda da 1.032 a 10.329 euro.

Il Costruttore che ometta o ritarda la denuncia prevista dall’art. 65 è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 103 a 1.032 euro.

Il Direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate nell’art. 66 è punito con l’ammenda da 41 a 206 euro. Alla stessa pena soggiace il Direttore dei lavori che ometta o ritarda la presentazione al competente ufficio tecnico regionale indicata nell’art. 65, comma 6.

Il Collaudatore che non osservi gli obblighi di cui all’art. 67, comma 5, è punito con l’ammenda da 51 a 516 euro.

Chiunque consenta l’utilizzo delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo è punito con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da 103 a 1.032 euro.

 

Normativa regionale:

Normativa regionale
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158 L.R. n.20 del 16 agosto 2007 5 Dicembre 2012 137 KB

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Normativa nazionale

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161 D.P.R. n.380 del 6 giugno 2001 5 Dicembre 2012 340 KB
162 L. n. 64 del 2 febbraio 1974 5 Dicembre 2012 63 KB
163 L. n.1086 del 5 novembre 1971 5 Dicembre 2012 40 KB

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