(artt. 65 e 94 del D.P.R. n° 380/01)
Data Ultimo aggiornamento 28.08.2007
L’art. 66, comma 3 della L.R. n. 27 del 7 novembre 2003 precisava che l’attestazione dell’avvenuto deposito del progetto costituiva anche autorizzazione all’inizio dei lavori. Ciò significava che si prescindeva dalla preventiva autorizzazione sismica di cui all’art. 18 della L. 64/1974 rilasciata dal Genio Civile.
La L.R. n. 13 del 21 maggio 2004 (entrata in vigore il 26 maggio 2004) ha abrogato, però, tale comma dell’articolo 66 sopraccitato, prevedendo, quindi, che il deposito del progetto non costituisce più autorizzazione all’inizio lavori.
La L.R. n. 38 del 28 dicembre 2004 all’art.7 ha istituito, allo scopo di accelerare la conclusione del cospicuo numero di procedimenti pendenti presso i competenti uffici del Genio Civile interessati dalla modifica legislativa (LR 13/04) e al fine di evitare la paralisi nel settore edilizio, un regime transitorio applicabile dall’entrata in vigore della L.R. 13/2004 sino al 30/06/2005; tale regime transitorio stabiliva che l’inizio lavori poteva avvenire anche in assenza del rilascio dell’autorizzazione sismica.
Dal 1° luglio 2005 è in vigore il regime definitivo disciplinato dall’art.66 della L.R. 27/2003 come modificato dall’art. 6 della L.R. 38/2004, il cui comma 6 assegna agli uffici tecnici regionali il termine di 60 giorni dalla trasmissione del progetto, per l’effettuazione dei controlli; decorso tale termine l’autorizzazione s’intende rilasciata. Più in particolare si ha:
- Progetto non selezionato: l’autorizzazione all’inizio dei lavori si intende rilasciata decorsi i termini di 60 giorni dalla ricezione del progetto;
- Progetto selezionato: l’autorizzazione all’inizio lavori s’intende rilasciata entro 60 giorni dalla data di ricezione del progetto. Se il progetto necessita di elementi integrativi, i 60 giorni previsti per il rilascio dell’autorizzazione ad iniziare i lavori riprendono dalla data di ricezione della documentazione richiesta. Se il progetto risulta in contrasto con le vigenti norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, lo stesso è restituito e ne viene data comunicazione agli interessati con le relative motivazioni, con richiesta di rielaborazione del progetto e successivo deposito di nuovi elaborati aggiornati. (in tal caso il nuovo progetto deve comunque essere soggetto a controllo).
Inoltre con al Deliberazione della Giunta Regionale n.2122 del 02.08.2005 sono state modificate anche le modalità di campionamento dei progetti sottoposti a controllo da parte del Genio Civile. In particolare il campione per le varie categorie di opere è così determinato:
- Categoria A: 100%
- Categoria B: 15%
- Categoria C: 15%
- Categoria D: 15%
- Categoria E: 15%
- Categoria F: 100%
Riepilogando:
Per i progetti depositati prima del 30/06/2005 è possibile cominciare i lavori anche senza aver ottenuto l’autorizzazione sismica da parte del Genio Civile. Qualora però il Genio Civile riscontrasse la non rispondenza alle prescrizioni tecniche in zona sismica emette un decreto motivato di sospensione dei lavori.
Per i progetti depositati dopo il 1° luglio 2005 occorre avere l’autorizzazione sismica rilasciata dall’Ufficio del Genio Civile prima di cominciare i lavori strutturali.
Per i progetti depositati dal 1° agosto 2007 si rinvia alla nota – Segreteria Regionale all’ambiente e territorio – Unità periferica Genio Civile di Belluno – Prot.n.437750/57.12 del 02/08/2007