limiti e vincoli aeroporto di Belluno – applicazione delle disposizioni di cui al
Decreto Legislativo 9.5.2005 n° 96 – “ Revisione della parte aeronautica
del Codice della Navigazione, a norma dell’art. 2 della legge 9 novembre
2004, n. 265” e al successivo D.lgs 15.3.06, n° 151 di modifica e
integrazione.
Disposizione di Servizio
PREMESSO CHE:
– l’aeroporto “Arturo dell’Oro” di Belluno è stato istituito con provvedimento del
13.12.63 n° 13042 e con successivo Decreto Minister iale dell’11.5.1966
sono state determinate le sue caratteristiche tipologiche, ai sensi dell’art. 714
bis del Codice della Navigazione, come modificato dalla Legge 4.2.1963, n°
58, in particolare: la lunghezza della pista limitata a metri 840 e la non
“apertura né al traffico strumentale né notturno”;
– in seguito non risulta essere stata redatta dal Ministero della Difesa, né in
ogni caso pubblicata, la “mappa” con l’indicazione delle zone soggette a
limitazioni, prevista dall’art. 715 bis della L. 58/63;
– il vigente P.R.G., classifica l’area aeroportuale zona “F.AE” – campo aereo di
linea – disciplinato dall’art. 7.15 delle Norme Tecniche di Attuazione e per le
aree limitrofe, riporta sommariamente dei limiti planimetrici di rispetto
all’aeroporto, senza tuttavia prevedere una puntuale norma urbanistica,
rimandando in tal modo alla legislazione di settore;
– negli anni scorsi questo Servizio Urbanistica – Edilizia, ai fini di sopperire a
tale mancanza, ha avanzato all’Ente Nazionale dell’Aviazione Civile
(E.N.A.C.) di Roma, proposte circa la consistenza e la delimitazione dei
vincoli di rispetto dell’aeroporto, elaborando una cartografia sulla base dei
parametri metrici indicati dall’art. 715 – limitazioni – della Legge 58/63, in
relazione all’attuale categoria dell’aeroporto;
– in particolare in data 18.6.02 è stata redatta una prima planimetria “Vincolo
aeroportuale ai sensi della L. 4.2.63, n° 58” invia ta all’E.N.A.C. di Roma e
costituente l’allegato alla disposizione di servizio del 20.6.02 a firma del
Dirigente ing. Flavio Burigo;
– l’E.N.A.C. di Roma ha riscontrato alla proposta con nota del 28.5.03 prot.
23245, con la quale nel condividere sostanzialmente a quanto proposto nelle
cartografie del Comune, dava alcune indicazioni tecniche e operative per
pervenire all’adozione di un formale provvedimento: in particolare l’E.N.A.C.
suggeriva una deviazione verso il fiume Piave della direzione di atterraggio
e/o decollo sulla testata sud – ovest della pista, in modo da limitare il sorvolo
del Città (Cavarzano, Baldenich e Centro Storico);
– sulla base di tali indicazioni è stata redatta una nuova cartografia “Vincolo
aeroportuale pista esistente su base C.T.R.N. – TAV. 3 SCALA 1:10.000
datata Ottobre 2003”: successivamente si sono avuti vari contatti con
l’E.N.A.C. di Roma e di Venezia e alcuni incontri fra i soggetti interessati
delle problematiche dell’aeroporto, concordando sulla necessità di definire
puntualmente i vincoli, ma senza pervenire all’adozione di un formale
provvedimento;
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– nel frattempo, per gli interventi edilizi rientranti nell’ambito delle fasce di
rispetto dell’aeroporto proposte con la succitata cartografia, o comunque per
quelli maggiore impatto e/o eccedenti le altezze stabilite dall’art. 715 della
Legge 58/63, sono stati richiesti i nulla – osta dell’E.N.A.C. (nonché
dell’E.N.A.V. e del Comando 1^ Regione aerea – 1° R eparto Operativo
Infrastrutture).
RILEVATO CHE:
– la normativa in materia di fasce di rispetto aeroportuale, già prevista dal
Codice della Navigazione ed ampliata con la succitata Legge 58/63 è stata
integralmente modificata dal Decreto Legislativo del 09.05.2005 n° 96 –
Revisione della parte aeronautica del Codice della Navigazione, a norma
dell’art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265” e dal successivo D.Lgs
15.3.06, n°151 di modifica e integrazione;
– conseguentemente è venuta meno la fonte normativa (art. 715) sulla quale si
basava la cartografia redatta dal Comune e allegata alla succitata
disposizione di servizio del 20.6.02;
CONSIDERATO CHE:
– il nuovo Codice della Navigazione al Capo III – Vincoli della proprietà privata
– art. 707 (Determinazioni delle zone soggette a limitazioni), demanda
all’E.N.A.C. l’individuazione delle zone da sottoporre a vincolo nelle aree
limitrofe agli aeroporti e stabilisce le limitazioni riguardanti gli ostacoli per la
navigazione aerea ed ai potenziali pericoli alla stessa;
– a seguito di un incontro con il Direttore dell’aeroporto di Venezia e
responsabile dello stesso aeroporto di Belluno – preso atto dell’oggettiva
difficoltà dell’E.N.A.C. di provvedere in tempi brevi all’individuazione delle
zone vincolate – al fine di pervenire quanto prima ad una definizione
puntuale dei limiti dei rispetti aeroportuali, in modo da rendere chiara la
disciplina degli interventi edilizi e infrastrutturali nelle zone limitrofe e
garantire la sicurezza del volo e delle aree, si è convenuto che, in proseguo
del lavoro già predisposto negli scorsi anni dal Comune di Belluno, sia lo
stesso Comune di Belluno a presentare all’E.N.A.C. una proposta con i limiti
e le aree vincolate, da valutare e perfezionare in clima di fattiva
collaborazione fra gli Enti interessati;
RILEVATO CHE
– il Servizio Urbanistica ha predisposto la cartografia “Aeroporto civile di
Belluno – valutazione limitazioni e ostacoli – scala 1:10.000 – datata
settembre 2006” redatta tenendo conto delle indicazioni date dall’E.N.A.C. di
Roma con sua nota del 28.5.03 per quanto riguarda l’orientamento della
direzione di atterraggio e decollo sulla testata sud – ovest della pista, del
nuovo Codice, della normativa internazionale (ICAO) e in particolare del
“Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti” emesso dallo
stesso E.N.A.C.;
– tale cartografia è stata trasmessa con nota del 30.9.06 agli Organi E.N.A.C.
di Venezia (Direzione Aeroportuale e Direzione Operazioni) nonché al
Prefetto di Belluno, Sindaco di Ponte nelle Alpi e Presidente dell’Aeroclub
Belluno;
– l’E.N.A.C. – Direzione Regionale Nord – Direzione Operazioni Venezia con
nota del 26.10.06 ha trasmesso alla Direzione Centrale Regolazione
Aeroporti – Direzione Pianificazione e Direzione Operatività di Roma, la
proposta del Comune di Belluno, esprimendo:
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· approvazione circa la classificazione (2c) dell’aeroporto e quindi
immediatamente applicabile la cartografia proposta in applicazione
del regolamento E.N.A.C. per la costruzione e l’esercizio degli
aeroporti;
· data la particolarità orografica che vede parte dello spazio aereo
occupato dal terreno naturale, si ritiene auspicabile imporre un
vincolo di edificabilità, che ivi limiti a metri 12 l’altezza degli edifici;
– a seguito di un successivo incontro con la suddetta Direzione E.N.A.C. di
Venezia, si è convenuto che la cartografia redatta dal Comune di Belluno,
può essere fin d’ora utilizzata quale strumento di riferimento per la verifica
del rispetto dei vincoli aeroportuali per la sicurezza del volo e delle aree;
SI DISPONE:
– la revoca della succitata disposizione di servizio datata 20.6.02 in quanto di
fatto già superata fin dal 21.10.05 – data di entrata in vigore del Decreto
Legislativo del 09.05.2005 n° 96 – dalla nuova norm ativa;
– l’applicazione – in via transitoria nelle more di definizione dei provvedimenti
con l’E.N.A.C. di Roma – quale strumento di riferimento per la verifica del
rispetto dei vincoli aeroportuali per la sicurezza del volo e delle aree,
dell’allegata cartografia “Aeroporto civile di Belluno – valutazione limitazioni
e ostacoli – scala 1:10.000 – datata settembre 2006” redatta dal Servizio
Urbanistica (allegato A)
PRECISANDO CHE:
– dovranno ottenere il nulla – osta o altro provvedimento abilitativo comunque
denominato, da parte dell’E.N.A.C., trasmettendo le relative richieste all’E.N.
A.C. Direzione Regionale Nord – Direzione Aeroportuale Venezia –
Aeroporto “Marco Polo” viale Galileo Galilei 30030 Tessera – VENEZIA e
alla Direzione Operazioni via S. Pio X 21 30174 MESTRE (VE), nonché per
conoscenza al Servizio Urbanistica:
· qualsiasi intervento edilizio e/o infrastrutturale previsto entro il perimetro
dell’aeroporto corrispondente all’area classificata F.AE – campo aereo di
linea – dal vigente P.R.G.;
· gli interventi edilizi e/o infrastrutturali che prevedono di forare le superfici
di sicurezza previsti dalla cartografia allegato A) e conseguantemente
costituiscono ostacolo alla navigazione aerea;
· gli interventi edilizi e/o infrastrutturali che prevedono, in tutte le aree
ricadenti all’interno dell’area delimitata dalla Inner horizontal Surface e
dalla linea di intersezione tra il terreno naturale e la Inner horizontal
Surface stessa, posti a quota uguale o maggiore a 408.00 m s.l.m., gli
edifici o qualunque elemento degli stessi qualora superino l’altezza di m
12 misurata a partire dal livello naturale del terreno, come individuabile
dalla Carta tecnica edita dalla Regione del Veneto;
· gli interventi edilizi e/o infrastrutturali che prevedono, in tutte le aree
ricadenti all’interno della Inner horizontal Surface, definita dal cerchio di
raggio 2500 m centrata sul punto medio della Runway a quota 420.00 m
s.l.m., poste a quota uguale o maggiore alla quota della Inner horizontal
Surface, gli edifici o qualunque elemento degli stessi qualora superino
l’altezza di m 12 misurata a partire dal livello naturale del terreno, come
individuabile dalla Carta tecnica edita dalla Regione del Veneto;
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· gli interventi edilizi e/o infrastrutturali che prevedono, in tutte le aree
ricadenti all’interno della Conical Surface, definita dalla corona circolare
definita dai cerchi di raggio 3600 m e 2500 m centrata sul punto medio
della Runway con quota di partenza 420.00 m s.l.m. e pendenza del 5 %
e dislivello massimo pari a 55 m, poste a quota uguale o maggiore alla
quota della Conical Surface in quel punto, gli edifici o qualunque elemento
degli stessi qualora superino l’altezza di m 12 misurata a partire dal livello
naturale del terreno come individuabile dalla Carta tecnica edita dalla
Regione del Veneto;
· altri interventi edilizi e/o infrastrutturali (quali per esempio: attrattiva per
volatili; emissioni di fumi e luminose; ecc.) che – pur non ricadendo nei
precedenti commi – per entità o caratteristiche o destinazione d’uso
possano comunque incidere o interferire sulla sicurezza del volo e/o
essere condizionati dall’attività dell’aeroporto.
– la presente riguarda solo ed esclusivamente la salvaguardia della sicurezza
aeronautica e rimangono pertanto impregiudicate ed operanti tutte le
legislazioni e atti normativi in materia di governo del territorio statali, regionali
e comunali.
SI INFORMA INOLTRE:
– per opportuna conoscenza e per eventuali segnalazioni al Servizio
Urbanistica che, al fine di garantire un corretto e organico sviluppo e
potenziamento dell’attività dell’aeroporto, delle sue infrastrutture e delle aree
circostanti, sono in corso di analisi e studio da parte del Servizio Urbanistica
– in collaborazione con i soggetti interessati – una proposta di “Master Plan”
e di riassetto dei vincoli nel caso di apertura al volo notturno non di
precisione dell’aeroporto.
Della presente disposizione dovrà essere data notizia, al Segretario Generale, ai
Dirigenti dei Settori e Responsabili dei Servizi Comunali, agli Ordini e Collegi
professionali, ai Cittadini, nonché alle Direzioni Aeroportuale e Operazioni di
Venezia (E.N.A.C.), al Prefetto, al Sindaco del Comune di Ponte nelle Alpi, al
Presidente dell’Aeroclub Belluno e agli altri Enti o Società operanti nell’ambito
dell’aeroporto di Belluno.