L.R. 8 luglio 2011, n. 13 – CRITERI OPERATIVI PER LA VERIFICA DI CONFORMITA’ DELLE PRATICHE EDILIZIE

A seguito dell’entrata in vigore della L.R. 8 luglio 2011 n. 13 di modifica della Legge regionale 8 luglio 2009 n. 14 (Piano casa), rilevato che l’ambito, pur estensivo, della normativa risulta subordinato ad un provvedimento di recepimento da parte dell’Amministazione Comunale, ai sensi dell’art. 8 comma 4, si configura una fase transitoria nella quale anche interventi precedentemente consentiti non risultano realizzabili in forma automatica.

Ci si riferisce in particolare alla possibilità di intervenire esclusivamente sulla prima casa di abitazione, nelle more di approvazione di un provvedimento di competenza comunale che estenda la possibilità di interventi anche su edifici residenziali non destinati a prima casa di abitazione ed edifici con destinazioni diverse come elencati all’art. 8 co. 4 della L.R. 13/2001 (o, comunque, prima della decorrenza del termine del 30 novembre 2011, oltre il quale, nel caso che il Comune non abbia deliberato, gli articoli 2 e 3 della L.R. 14/2009, come modificati dalla L.13/11, trovano integrale applicazione, come previsto dall’art. 8 co. 5).

E’ fatto salvo quanto specificamente previsto per immobili ricadenti all’interno dei centri storici dal comma 1 dell’art. 6 della L.R. 13/11, che ha modificato la lettera a) del comma 1 dell’art. 9 della L.R. 14/09.

In relazione a quanto sopra evidenziato, con disposizione in data 21.07.2011 a firma del Dirigente del Settore Pianificazione Urbana e Servizi alla Città arch. Carlo Erranti, sono stati definiti i criteri operativi che verranno adottati in questo Comune per la verifica di conformità per le diverse fattispecie di pratiche.

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386 L.R. 13_11 - DISPOSIZIONE 21-07-2011_0 13 Dicembre 2012 37 KB

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