Interventi edilizi in zona agricola – L.R. 10 agosto 2006 n° 18 – Circolare regionale
n° 1 del 17.01.2007 – Volumi realizzabili.
Con la Legge Regionale 10 agosto 2006, n° 18 il legislatore veneto è intervenuto al fine di risolvere,
in via transitoria nelle more dell’approvazione dei primi PAT e PI, le problematiche edificatorie e di
tutela del territorio agricolo emerse a seguito dell’entrata in vigore della L.R. 23 aprile 2004, n° 11
e delle sue successive modifiche ed integrazioni.
Con Circolare regionale n° 1 del 17.01.2007 approvata con Delibera G.R.V. n° 34 del 16.01.2007 la
Regione ha fornito alcuni criteri interpretativi in ordine alle modifiche normative introdotte con la
L.R. n° 18/01 al fine di rendere uniforme l’applicazione delle norme in questione.
Riguardo al calcolo dei volumi nè la normativa regionale né la Circolare sopra citate precisano se si
debba considerare il volume urbanistico oppure il volume vuoto per pieno nella determinazione
degli interventi ammissibili: il riferimento alla volumetria esistente (v. art. 48, comma 7 ter lett. b),
c), g) della L.R. n° 11/04, come modificata dalla L.R. n° 18/01) fa propendere per l’applicazione
della modalità di calcolo stabilita dalla normativa edilizia dei vari Comuni e quindi per il
riferimento al volume urbanistico.
In zona agricola, ad esclusione della sottozona E1, si deve pertanto ritenere ammessa la
realizzazione di interventi che non costituiscono volume urbanistico ai sensi dell’art. 54 del
Regolamento Edilizio vigente, nonché la realizzazione di fabbricati interrati, così come definiti
ai sensi dell’art. 38 del Regolamento Edilizio Vigente, i quali non costituiscono volume
urbanistico.
Tale interpretazione, relativa alla zona E1, risulta anche coerente con quanto previsto dal Progetto
di Legge 233 del 9.5.07 attualmente in esame alla Commissione Regionale Consiliare 2^, che,
all’art. 3, ammette per gli edifici ricadenti nelle sottozone E1 il cambio d’uso,nel rispetto degli
interventi di cui all’art. 48 comma 7 ter lettera a) della L.R. 11/04 (interventi di ordinaria e
straordinaria manutenzione, di consolidamento, nonché interventi diretti a dotare gli edifici dei
servizi igienici e dei necessari impianti tecnologici).
Si dispone che la presente disposizione sia resa pubblica, ai sensi dell’art. 1, comma 6 del REC,
anche tramite pubblicazione nel sito internet https://edilizia.comune.belluno.it.