La normativa di cui all’art. 6 comma 2 lett. e) ammette tra gli interventi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, previa semplice comunicazione, “..elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici”, senza fornire alcuna ulteriore specificazione né limitazione.
Rilevata l’assenza di riferimenti nella normativa regionale o comunale (NN.tt.a. del P.R.G. e R.E.C.) che consentano di identificare con certezza quali manufatti rientrino o meno in tale fattispecie, con l’allegata disposizione, a firma del Dirigente, si forniscono alcune valutazioni sui criteri generali che si ritiene utile adottare per qualificare correttamente ed in modo uniforme tali interventi .