Terre e rocce da scavo – D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii. – D.M. 161/12 – Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto N. 179 del 11.02.2013 – Indicazioni operative

In attesa dell’aggiornamento della modulistica dell’istanza per il rilascio del Permesso di costruire, della DIA e della SCIA (oltre che dei correlati modelli relativi alla comunicazione di inizio e fine lavori), che non potrà avvenire prima delle decisioni dell’Amministrazione in merito alle procedure da adottare per l’approvazione del Piano di utilizzo ai sensi del D.M. 161/12, si forniscono le seguenti indicazioni operative relativamente alla documentazione da allegare alle istanze per il rilascio dei Permessi di costruire e alle DIA e SCIA, in relazione alla produzione di materiale da scavo.

Si precisa che la Delibera N. 179 del 11.02.2013 norma specificamente, per quanto concerne l’edilizia privata, gli interventi soggetti a Permesso di costruire e quelli soggetti a DIA, ma si ritiene che le indicazioni relative a quest’ultima fattispecie vadano comunque applicate anche alle SCIA sostitutive di DIA edilizia.

Una ulteriore fattispecie normata dalla Delibera è rappresentata dagli interventi edilizi di cui al punto 1.1.5 dell’allegato A, che non sono soggetti né a Permesso di costruire, né a DIA (né, è da ritenersi, a SCIA sostitutiva di DIA) e che producono quantità poco significative di materiale di scavo, che, se riutilizzato in sito, non necessita di alcuna procedura di verifica. Qualora invece per tali interventi sia prevista una gestione del materiale escavato, come sottoprodotto, al di fuori del cantiere, la norma prevede modalità distinte per le varie tipologie di intervento.

In relazione agli interventi edilizi soggetti a Permesso di costruire, DIA o SCIA, che prevedano la produzione di materiale da scavo si distinguono le seguenti casistiche:

1. l’intervento prevede la produzione di materiali derivanti da operazioni di scavo e il materiale verrà smaltito in conformità alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte IV del citato D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm. e ii.; in tal caso per il rilascio del Permesso di costruire oppure per la conformità di DIA o SCIA si prende atto della specifica dichiarazione già contenuta nella modulistica;
2. l’intervento prevede la produzione di materiali derivanti da operazioni di scavo e il materiale escavato, non contaminato, verrà riutilizzato integralmente a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato (art. 185, comma 1, lett. c)  D.Lgs. 152/06  e art. 1.6 Allegato A – D.G.R.V. n° 179 del 11/02/2013); in tal caso, non essendo richiesto alcun tipo di adempimento dalla D.G.R.V. 179/13 (che, a differenza della D.G.R.V. 2424/08 e D.G.R.V. 794/09, al  punto 1.6 “Esclusione dalla disciplina” richiama esplicitamente “quanto previsto dall’art. 185 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”) ed essendo richiamato anche nel D.M. 161/12 l’art. 185 del D.Lgs. 152/06 e  ss.mm. e ii., per il rilascio del Permesso di costruire oppure in allegato a DIA o SCIA  andrà fornita specifica dichiarazione relativa all’applicazione dell’art. 185 D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii., per l’utilizzo integrale del materiale, non contaminato, allo stato naturale e nel medesimo sito ( e gli elaborati progettuali dovranno risultare congruenti con tali previsioni).
3. l’intervento prevede la produzione e il successivo riutilizzo al di fuori del cantiere, ai sensi dell’art. 184-bis D.Lgs. 152/06, anche solo di parte del materiale derivante da operazioni di scavo;

3.a) fino ad un quantitativo massimo di 6.000 mc.: per il rilascio del Permesso di costruire, oppure in allegato alla DIA o SCIA  dovranno essere forniti, ai sensi della D.G.R.V. n° 179 del 11/02/2013:

– l’indagine ambientale del sito, redatta in conformità a quanto disposto dal punto 2 dell’allegato A alla D.G.R.V. n° 179/13;

– la dichiarazione del tecnico incaricato  in conformità al MOD 1 dell’allegato A alla D.G.R.V. n° 179/13.

3.b) per un quantitativo  superiore a 6.000 mc.: per il rilascio del Permesso di costruire oppure in allegato alla DIA o SCIA dovrà essere fornita apposita dichiarazione che per il riutilizzo del materiale di scavo:

 –         è stato presentato all’Autorità competente all’approvazione (Comune) in data _________________ il relativo Piano di Utilizzo ai sensi dell’art. 5 D.M. 161/12, approvato in data_____________ (oppure per il quale in data ______________ è decorso il termine di cui all’art. 5, comma 3 del  D.M. 161/12);

 oppure

verrà presentato all’Autorità competente all’approvazione (Comune) il relativo Piano di Utilizzo, ai sensi dell’art. 5 D.M. 161/12, almeno novanta giorni prima dell’inizio dei lavori per la realizzazione dell’intervento ed i lavori di scavo non avranno inizio prima dell’approvazione dello stesso o del decorrere del termine di cui all’art. 5, comma 3 del  D.M. 161/12.

Per quanto concerne gli interventi di cui al punto 1.1.5. dell’Allegato A alla D.G.R.V. 179/13 , si rileva che l’elenco comprende tipologie di interventi che risultano riconducibili ad attività non edilizia (attività di florovivaismo, come manutenzione di aree verdi, a parco, a giardino oppure di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui) o alla  manutenzione ordinaria, che,  sono quindi eseguibili senza alcun titolo abilitativo e non richiedono nemmeno una comunicazione allo Sportello Unico dell’Edilizia.

Due casi particolari sono invece rappresentati da:

1) manutenzione o riparazione alle infrastrutture e ai sottoservizi , riconducibile alla manutenzione straordinaria: qualora per un intervento di questo tipo venisse presentata una comunicazione di Attività Edilizia Libera (ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. a) D.P.R. 380/01) e si prevedesse produzione di materiale da scavo non integralmente riutilizzato in sito ai sensi dell’art. 185 D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii., dovrà essere assicurato il rispetto delle modalità di gestione indicate alla lett. a) del citato punto 1.1.5 dell’Allegato A alla D.G.R.V. 179/13;

2) manutenzione ordinaria con produzione di materiale da scavo superiore a 200 mc., oppure in siti rientranti fra quelli di cui ai punti 2.1.1 e 2.1.3 dell’allegato A alla D.G.R.V. 179/13: in tali casi , in conformità a quanto disposto dalla lett.c) del p. 1.1.5 dell’Allegato A alla D.G.R.V. 179/13, sarà cura dell’esecutore delle opere provvedere all’invio allo Sportello Unico dell’Edilizia del MOD.2, con allegata l’indagine ambientale e del MOD. 3 all’atto della comunicazione di fine lavori.

 

 

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