Si informa che nel territorio del Comune di Belluno sono presenti alcune condotte di trasporto di gas naturale, il cui tracciato è segnalato con apposita cartellonistica sul terreno.
Questo Comune ha attivato con SNAM RETE GAS una attività ricognitiva dei vincoli connaturati all’esistenza di tali infrastrutture.
Nel caso di richieste di nulla osta, pareri, permessi, autorizzazioni o comunicazioni relative a opere di qualsiasi genere (fabbricati, fognature, tubazioni, cavi di energia e telefonici, sostegni di linee elettriche, recinzioni, strade, ecc.) per individuare eventuali interferenze e concordare i conseguenti interventi, anche al fine di garantire la necessaria sicurezza e la continuità del trasporto del gas naturale a mezzo condotta – SNAM RETE GAS si invita a prendere contatti con il Centro Manutenzione di Montebelluna, via Feltrina Sud, 137- 31044 MONTEBELLUNA TV tel. 0423-302700,
Si precisa che la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8 – come quello della SNAM – è disciplinata dalla Regola Tecnica approvata con D.M. 17/04/2008. Degne di nota, per la gestione del territorio, risultano le prescrizioni relative alle distanze di sicurezza da rispettare dalle condotte, ed in particolare:
- nei confronti di fabbricati – articolo 2.5.1 – il quale prescrive “le distanze minime di sicurezza dai fabbricati per le condotte di 1a, 2a e 3a specie, sono determinate in base alla pressione massima di esercizio, al diametro della condotta e alla natura del terreno”;
- nei confronti di nuclei abitati – articolo 2.5.2 – il quale prescrive: ”Le condotte di 1a specie devono trovarsi ad una distanza non inferiore a 100 m da fabbricati appartenenti a nuclei abitati con popolazione superiore a 300 unità; intendendo per nucleo abitato: un fabbricato o un agglomerato di fabbricati la cui popolazione sia superiore a 300 unità;
- nei confronti di luoghi di concentrazione di persone – articolo 2.5.3. – il quale prescrive: ”Le condotte di 1a specie devono trovarsi ad una distanza non inferiore a 100 m da fabbricati destinati a collettività (es. ospedali, scuole, alberghi, centri commerciali, uffici, ecc.), a trattenimento e/o pubblico spettacolo, con affollamento superiore a 100 unità, di seguito denominati “luoghi di concentrazione di persone”.