Art. 34 del D.P.R. 06.06.2001, n° 380 – Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire – Determinazione della sanzione pecuniaria

Art. 34 del D.P.R. 06.06.2001, n° 380 – Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire – Determinazione della sanzione pecuniaria.

L’art. 34 del D.P.R. 06.06.2001, n° 380 disciplina la sanzione irrogabile per gli interventi e
le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, prevedendo, al primo comma, la
rimozione o demolizione a cura e spese dei responsabili dell’abuso entro un congruo termine fissato
dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell’ufficio; decorso tale termine gli
interventi e le opere sono rimossi o demoliti a cura del Comune e a spese dei medesimi responsabili
dell’abuso.
Il secondo comma del citato art. 34 stabilisce inoltre quanto segue: “ Quando la demolizione
non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile
dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge
27 luglio 1978, n° 392, della parte dell’opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se
ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura dell’agenzia del
territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale”.
Per gli edifici adibiti ad uso residenziale la sanzione pecuniaria è ragguagliata al doppio del
costo di produzione, di cui alla L. n° 392/1978, mediante un meccanismo di calcolo automatico.
Tale meccanismo di calcolo è applicabile esclusivamente agli interventi che determinino
aumenti di superficie e/o di volume, mentre non risulta applicabile agli interventi che non
determinino i suddetti aumenti di superficie e/o di volume.
In assenza di una specifica disciplina normativa, si dispone pertanto che nelle fattispecie in
cui sia necessario applicare dell’art. 34, comma 2 del D.P.R. 06.06.2001, n° 380, in riferimento ad
interventi che non determinino aumenti di superficie e/o volume realizzati in difformità dal
permesso di costruire in edifici adibiti ad uso residenziale, venga irrogata una sanzione pecuniaria
forfetaria pari a € 1.032.
Si ritiene che tale importo forfetario, pari al doppio dell’importo minimo (€ 516) fissato
dalla legge per i cosiddetti “abusi minori” ( opere realizzate in assenza o in difformità dalla
denuncia di inizio attività), sia congruo in considerazione del fatto che viene applicato per abusi che
hanno una rilevanza maggiore rispetto ai citati “abusi minori”, essendo realizzati in difformità dal
permesso di costruire.
Si dispone che la presente disposizione sia resa pubblica, ai sensi dell’art. 1, comma 6 del
REC, anche tramite pubblicazione nel sito internet https://edilizia.comune.belluno.it.

Codice Descrizione File Data aggiornamento Dimensione
1490 sanzione_art_34dpr380_01_08_11_07 20 Gennaio 2013 80 KB

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