PIANO CASA – APPROVAZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE RELATIVA AGLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1 E ART. 8, COMMA 4 DELLA L.R. 08.07.2011 N. 13 DI PROROGA, MODIFICA ED INTEGRAZIONI DELLA L.R. 08.07.2009 N. 14

E’ stata approvata nella seduta del Consiglio Comunale del 24.08.2011 e dichiarataimmediatamente eseguibile  la Deliberazione relativa agli adempimenti di competenza comunale  ai sensi dell’art. 6, comma 1 e art. 8, comma 4 della L.R. 13/2011.

In attesa della pubblicazione ufficiale della Delibera, si anticipano i contenuti del provvedimento, che prevede:

1)      di recepire ed applicare in tutto il territorio comunale le agevolazioni sugli interventi edilizi, anche in deroga alle previsioni delle Normative, Regolamenti, Strumenti Urbanistici e Territoriali, Comunali, Provinciali e Regionali, consentite dalla L.R. 14/2009 come modificata ed integrata dalla nuova L.R. 13/2011, negli ambiti di applicazione previsti art. 9 della stessa, senza introdurre particolari limitazioni e/o modalità di utilizzo, ad eccezione per i “centri storici” di cui ai successivi punti;

2)    di escludere dall’applicazione delle agevolazioni della L.R. 14/2009 come modificata ed integrata dalla nuova L.R. 13/2011, gli interventi sugli edifici ricadenti nei “centri storici” per i quali il vigente P.R.G. ha assegnato i seguenti Gradi di Protezione, ciò per garantire la necessaria e coerente tutela al patrimonio edilizio storico, ancorché di vario livello di qualità architettonica e valore testimoniale ed in generale ai contesti dei “centri storici”:

–          1) Restauro Filologico;

–          2a) Restauro e Risanamento conservativo – edifici storici di rilievo e/o facenti parte di quinte;

–          2b) Restauro e Risanamento Conservativo – tessuto edilizio storico a vario livello di conservazione;

–           2c Restauro e Risanamento conservativo – edifici rimaneggiati,

–          3a) Ristrutturazione Edilizia di tipo A – edifici dei centri storici e dello spazio rurale anteriori al 1934 ben inseriti , con specifiche qualità di progetto;

–          3b) Ristrutturazione Edilizia di tipo A – edifici anteriori al 1934 integrati nel tessuto storico;

–          4) Ristrutturazione Edilizia di Tipo B – edifici di epoca fascista e/o di autore, con valore testimoniale (che disciplina anche gli interventi sugli edifici privi del grado di protezione nelle Z.T.O. “A” dei centri storici minori);

–          5a) Ristrutturazione Edilizia tipo C – edifici posteriori al 1934, integrati nel contesto, ma con alto grado di trasformabilità della facciata e del distributivo;

3)      di ammettere l’applicazione delle agevolazioni della L.R. 14/2009 come modificata ed integrata dalla nuova L.R. 13/2011, gli interventi sugli edifici ricadenti nei “centri storici” per i quali il vigente P.R.G. ha assegnato i seguenti Gradi di Protezionesubordinandoli al parere vincolante del Dirigente del Settore Pianificazione Urbana e Servizi alla Città o di un suo espresso delegato, potendo avvalersi – caso per caso – di esperti in materia di centri storici e del patrimonio edilizio storico, sia facenti parte del personale interno al Settore, sia rivolgendosi a professionisti esterni:

–          5b) Ristrutturazione Edilizia di tipo C – edifici da trasformare;

–          6) Demolizione e Ricostruzione in sito;

–          7) Demolizione e Ricostruzione entro un piano di recupero;

–          8) Demolizione senza Ricostruzione;   

4)      di applicare, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della L.R. 14/2009– in continuità con quanto già stabilito con la succitata deliberazione di questo Consiglio Comunale n. 35 del 28.07.2009 – per gli interventi che prevedano l’utilizzo di tecniche costruttive proprie della bioedilizia o il ricorso alle energie rinnovabili un incentivo di carattere economico consistente nella riduzione del 20% del contributo di costruzione prescritto dall’art. 16 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, non cumulabile con gli ulteriori incentivi riconosciuti dalla medesima Legge od eventualmente concessi da questo Comune;

5)      di applicare, sempre per favorire l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile – come nuova azione introdotta dalla L.R. 13/2011 – quanto ammesso dall’art. 7, comma 1bis, lett. b) della L.R. 14/09, riducendo al 50% il contributo di costruzione prescritto dall’art. 16 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 (non cumulabile con gli ulteriori incentivi riconosciuti dalla medesima Legge od eventualmente concessi da questo Comune) per gli interventi che utilizzano fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 kwh su edifici diversa dalla “prima casa di abitazione”, posto che per quelli sulla “prima casa di abitazione” opera l’esenzione del contributo ai sensi del disposto della lett. a) del suddetto comma 1 bis;

6)      di stabilire in ordine alla apparente contraddizione data dalla diversità di esenzione e/o riduzione del contributo di costruzione dei disposti dell’art. 7, comma 1, della L.R. 14/2009 (che prevede che per gli interventi di cui agli art. 2 e 3 della stessa Legge, il contributo di costruzione è ridotto del 60% nell’ipotesi di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell’avente titolo) e dell’art. 17, comma 3 lett. b) del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 (che prevede l’esenzione di detto contributo di costruzione per gli interenti di ristrutturazione e ampliamento in misura non superiore al 20% di edifici unifamiliari) che quest’ultima esenzione non opera in caso di applicazione delle agevolazioni plani volumetriche ammesse ai sensi della  L.R. 14/2009 così come modificata dalla L.R. 13/20011, trattandosi di speciale, eccezionale e temporanea;

7)      di precisare che in via generale l’applicazione delle agevolazioni previste dalla L.R. 14/2009 così come modificata dalla L.R. 13/2011, non comporta l’esclusione di altre normative di carattere urbanistico – edilizio, che consentono comunque interventi di ristrutturazione, cambi di destinazione d’uso, ampliamenti e ricomposizioni plani – volumetriche, modifiche  al sedime e/o alla sagoma, demolizioni e ricostruzioni anche con aree adiacenti diverse, ammettendo la contestualità degli interventi;

8)      di applicare alle Denunce di Inizio Attività e Permessi di Costruire proposti al sensi della L.R. 14/2009 i medesimi diritti di segreteria inerenti ai corrispettivi titoli abilitativi per le normali attività edilizie.

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