D.Lgs. 28/11 – Obblighi di predisposizione di impianti a fonti rinnovabili in edifici di nuova costruzione e in edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti

Con il D.Lgs. 28/11

  • sono stati fissati gli obblighi di predisposizione di impianti a fonti rinnovabili inedifici di nuova costruzione e in edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.
  • In particolare è previsto l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, elettricità e raffrescamento.
  • Nell’allegato 3 “Obblighi per nuovi edifici e edifici sottoposti a ristrutturazioni pesanti”si ribadisce che gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati in modo che coprano il 50% del fabbisogno di energia per la produzione di acqua calda sanitaria e contemporaneamente essi devono garantire che il ricorso a fonti rinnovabili copra i consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento in una percentuale variabile a seconda della data di presentazione del titolo abilitativo. Per la precisione tale percentuale è posta pari a:
  • il 20%, quando il titolo è stato presentato dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
  • il 35%, quando il titolo è stato presentato dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
  • il 50%, quando il titolo è stato presentato dopo il 1 gennaio 2017.
  • gli obblighi non sono da applicarsi nel caso in cui l’edificio sia allacciato a una rete di teleriscaldamento
  • gli obblighi non possono essere soddisfatti con il ricorso a sole energie rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica.
  • gli obiettivi previsti per edifici privati sono incrementati del 10% nel caso di edifici pubblici, per sottolineare il ruolo esemplare che l’amministrazione pubblica deve rivestire.
  • L’impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione di cui ai precedenti paragrafi deve essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica di cui all’articolo 4, comma 25, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili;. in questi casi, è fatto obbligo di ottenere un indice di prestazione energetica complessiva dell’edificio (I) che risulti inferiore rispetto al pertinente indice di prestazione energetica complessiva reso obbligatorio ai sensi del decreto legislativo n. 192 del 2005 e successivi provvedimenti attuativi.

 

D.Lgs. 28/11

ALLEGATO 3 (art. 11 comma 1)

Obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti

1. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:

a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
b) il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017.

2. Gli obblighi di cui al comma 1 non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

 

3. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, è calcolata secondo la seguente formula:

P = 1/K * S

Dove S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, misurata in m2, e K è un coefficiente (m2/kW) che assume i seguenti valori:

a) K = 80, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
b) K = 65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
c) K = 50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2017.

4. In caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda.

5. L’obbligo di cui al comma 1 non si applica qualora l’edificio sia allacciato ad una rete di teleriscaldamento che ne copra l’intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria.

6. Per gli edifici pubblici gli obblighi di cui ai precedenti commi sono incrementati del 10%.

 

7. L’impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione di cui ai precedenti paragrafi deve essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica di cui all’articolo 4, comma 25, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili.

 

8. Nei casi di cui al comma 7, è fatto obbligo di ottenere un indice di prestazione energetica complessiva dell’edificio (I) che risulti inferiore rispetto al pertinente indice di prestazione energetica complessiva reso obbligatorio ai sensi del decreto legislativo n. 192 del 2005 e successivi provvedimenti attuativi(I192) nel rispetto della seguente formula:

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Dove:

– %obbligo è il valore della percentuale della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento che deve essere coperta, ai sensi del comma 1, tramite fonti rinnovabili;
– %effettiva è il valore della percentuale effettivamente raggiunta dall’intervento;
– Pobbligo è il valore della potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati ai sensi del comma 3;
– Eeffettiva è il valore della potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili effettivamente installata sull’edificio.

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