Legge regionale n. 34/2012 e Legge regionale n.36/2012

Legge regionale 10 agosto 2012, n. 34 (BUR n. 67/2012) 

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 1985, n. 61“NORME PER L’ASSETTO E L’USO DEL TERRITORIO”

 Art. 1 – Modifica dell’articolo 76 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e successive modificazioni.

1. La lettera d) del primo comma dell’articolo 76 della legge regionale 27 giugno 1985,    n. 61 è così sostituita:
“d) gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo, ai sensi delle lettere b) e c) dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria che comportino la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari o l’aggregazione di due o più unità immobiliari in una unità immobiliare, purché l’unità immobiliare sulla quale si interviene abbia e mantenga la destinazione d’uso residenziale e le opere non interessino parti comuni dell’edificio.”.

Legge regionale 10 agosto 2012, n. 36 (BUR n. 67/2012) 

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2009, n. 14“INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L’UTILIZZO DELL’EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, n. 16 IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE”

Art. 1 – Modifica all’articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche”.

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 è inserito il seguente comma:
“4 bis. Per gli edifici residenziali in zona agricola l’ampliamento del 20 per cento, qualora sia realizzato sulla prima casa di abitazione, è calcolato sulla volumetria massima assentibile ai sensi della vigente normativa. Limitatamente agli edifici composti da due unità immobiliari, anche se sovrapposte, e ai soli fini del calcolo degli ampliamenti previsti dal presente articolo, la volumetria massima assentibile è riferita a ciascuna unità immobiliare anziché all’intero edificio, fermo restando il rispetto di quanto previsto al comma 4.”.

Art. 2 – Modifica all’articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14“Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche”.

1. Al comma 6 dell’articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 sono soppresse le seguenti parole:
“Per gli edifici residenziali in zona agricola l’ampliamento del 20 per cento qualora sia realizzato sulla prima casa di abitazione, è calcolato sulla volumetria massima assentibile ai sensi della vigente normativa”.

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