Modalità di controllo d’ufficio delle denunce di inizio attività, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 06.06.2001, n° 380
Al fine di semplificare e snellire lo svolgimento dell’attività di gestione delle pratiche
edilizie, in conformità ai principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, si
dispone quanto segue relativamente alle denunce di inizio attività presentate al protocollo
comunale, ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n° 380/01, a partire dal 15 gennaio 2009:
A) sono assoggettate a controllo d’ufficio:
1) le denunce di inizio attività presentate ai sensi dell’art. 22, commi 1 e 2 del
D.P.R. n° 380/01, le quali prevedono lo svolgimento di sub procedimenti per il
rilascio di specifici provvedimenti (es. autorizzazione ambientale, presa d’atto per
vincolo idrogeologico) o per l’ottenimento di specifici nulla-osta o pareri;
2) le denunce di inizio attività presentate ai sensi dell’art. 22, comma 3 del D.P.R.
n° 380/01;
B) non sono assoggettate a controllo d’ufficio, e quindi non verranno assegnate
agli istruttori tramite il Responsabile del Servizio Edilizia Privata, le denunce di
inizio attività diverse da quelle indicate ai precedenti punti 1) e 2) della lett. A).
Per tali denunce di inizio attività dovrà comunque essere verificata la correttezza
del versamento dei diritti di segreteria.
Rimane salva la competenza e la facoltà del Direttore Area Sviluppo e Programmazione
di disporre eventuali controlli d’ufficio sia preventivi che successivi su tutte denunce di inizio
attività, ai sensi degli articoli 23 e 27 del D.P.R. n ° 380/01.