Terre e rocce da scavo – Produzione e riutilizzo

La Giunta Regionale del Veneto ha approvato in data 31.03.2009 la Deliberazione n° 794 avente ad oggetto ” Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Procedure operative per la gestione delle terre e rocce – integrazioni alla Dgr 2424/08″.

A seguito dell’entrata in vigore della L. 28.01.2009, n° 2, che ha determinato alcune modifiche al regime delle terre e rocce da scavo come precedentemente previsto dal D.Lgs. n° 152/06, la Regione fornisce alcune indicazioni procedimentali integrative di quanto previsto dalla D.G.R.V. n° 2424 del 08.08.2008.

Ai sensi della D.G.R.V. n° 794 del 31.03.2009 chi intendesse avvalersi dell’esclusione prevista dall’art. 185, comma 1, lett. c-bis) del D.Lgs. 152/2006 deve allegare al progetto dell’opera che comporta lo scavo la seguente documentazione:

ai fini della dimostrazione che il materiale di scavo non è contaminato: l’indagine ambientale condotta con le modalità previste al punto 2 dell’allegato A della Dgr 2424 del 08.08.2008;
ai fini della dimostrazione che il materiale di scavo sarà utilizzato ” nello stesso sito in cui è stato scavato”: una dichiarazione sottoscritta dal proponente il progetto dell’opera ove, a fronte dell’individuazione della quantità di materiale che sarà oggetto dello scavo, si attesti che tutto lo stesso materiale sarà riutilizzato nel sito di scavo (a tal fine è utilizzabile il Modello 1 allegato alla Dgr 2424/2008 con le opportune modifiche al caso specifico).
Deliberazione della Giunta della Regione Veneto n° 794 del 31marzo 2009

Codice Descrizione File Data aggiornamento Dimensione
1448 Deliberazione della Giunta della Regione Veneto n° 794 del 31marzo 2009 15 Gennaio 2013 146 KB

I commenti sono chiusi.