D.M. 22 gennaio 2008 n° 37

D.M. 22 gennaio 2008 n° 37. Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11-
quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n° 248 del 2 dicembre 2005, recante
riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti
all’interno degli edifici.

Il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, n° 37 “Regolamento
concernente l’attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n° 248 del 2
dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli
impianti all’interno degli edifici” (pubblicato in G.U. n° 61 del 12.03.2008) è entrato in vigore
il 27 marzo 2008.
Il D.M. n° 37/2008 di fatto sostituisce la L. 5 marzo 1990, n° 46 ( Norme per la sicurezza degli
impianti), in quanto abroga (ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto 28.12.2006, n° 300,
convertito con modifiche dalla legge 26.02.2007, n° 17):
– il Regolamento di cui al D.P.R. 6 dicembre 1991 n° 447;
– gli articoli da 107 a 121 del D.P.R. 06.06.2001, n° 380;
– la L. 5 marzo 1990, n° 46 ad eccezione degli articoli 8 ( Finanziamento dell’attività di
normazione tecnica), art. 14 (Verifiche), art. 16 (Sanzioni), le cui sanzioni trovano
applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso
regolamento (D.M. n° 37/2008).
Ambito di applicazione (art. 1 D.M. n° 37/08)
Il D.M. n° 37/08 si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla
destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l’impianto è
connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
Il decreto vale quindi per tutti gli edifici a prescindere dalla destinazione d’uso, mentre la
L. n° 46/90 era riferita solo agli edifici ad uso civile, fatta eccezione per gli impianti elettrici.
Ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.M. n° 37/08, gli impianti interessati dal D.M., le cui
puntuali definizioni sono contenute nell’art. 2, sono i seguenti:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione
dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche,
nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di
refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione
dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione
dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese
le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed
aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di
montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.
Progettazione degli impianti ( art. 5 D.M. n° 37/08):
L’art. 5 del D.M. n° 37/08 stabilisce l’obbligo della redazione di un progetto in occasione
dell’installazione, della trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui all’art 1,
comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) del D.M. n° 37/08, con esclusione degli impianti di
sollevamento di persone o cose per mezzo di ascensori, di montacarichi o di scale mobili.
Fatta salva l’osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi
indicati all’art. 5, comma 2 del D.M. n° 37/08 il progetto è redatto da un professionista
iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta, mentre
negli altri casi, il progetto, come specificato all’art. 7, comma 2, è redatto in alternativa dal
responsabile tecnico dell’impresa installatrice.
I progetti contengono almeno gli schemi dell’impianto e i disegni planimetrici nonché una
relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione, della trasformazione o
dell’ampliamento dell’impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle
caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza
da adottare ( art. 5, comma 4 D.M. n° 37/04).
Se l’impianto a base di progetto è variato in corso d’opera, il progetto presentato è integrato
con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto,
l’installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità.
Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice l’elaborato
tecnico è costituito almeno dallo schema dell’impianto da realizzare, inteso come descrizione
funzionale ed effettiva dell’opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria
documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d’opera (art. 7, comma 2 D.M.
n° 37/08.
Ai sensi dell’art. 5, comma 6 del D.M. n° 37/08 risulta che solo il progetto di cui al comma 2
dell’art. 5 del D.M. n° 37/08 ( cioè il progetto redatto da parte di professionista iscritto agli
albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste) deve essere
depositato presso lo sportello unico per l’edilizia del Comune in cui deve essere realizzato
l’impianto nei termini previsti dall’art. 11 e cioè contestualmente al progetto edilizio, nel
caso di opere connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire o a
denuncia di inizio attività.
Si dispone pertanto che la disciplina sopra descritta in materia di deposito del progetto
obbligatorio degli impianti, ai sensi dell’art. 5, comma 6 del D.M. n° 37/2008 sia applicata a
tutte le denunce di inizio attività e a tutti i permessi di costruire presentati a partire dal 27
marzo 2008, compresi i titoli abilitativi edilizi di variante rispetto a titoli edilizi rilasciati
anteriormente al 27.03.2008.
In relazione alle modifiche apportate dal D.M. n° 37/08 sul riordino delle disposizioni in materia
di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici, sono stati aggiornati i contenuti
del modulo attualmente in uso “Dichiarazione, progettazione e installazione impianti
tecnologici” ed utilizzato in sede di presentazione di permessi di costruire e di denunce di inizio
attività.
Il nuovo modulo da utilizzare “ Dichiarazione, progettazione e installazione impianti –
D.M. 37/08” è disponibile nel sito internet www.comune.belluno.it alla sezione Sportello
Edilizia e Urbanistica / Modulistica / Denuncia di inizio attività o Permesso di Costruire.
Dichiarazione di conformità ( art. 7 D.M. n° 37/08)
A partire dal 27 marzo 2008 la dichiarazione di conformità di cui all’art. 7 del D.M. n° 37/08
va rilasciata dall’impresa installatrice sui nuovi moduli previsti dagli allegati I (imprese
installatrici) e II (uffici tecnici interni delle imprese non installatrici) del D.M. stesso.
Ai sensi dell’art. 11, comma 1 del D.M. n° 37/08 è previsto un unico deposito da parte
dell’impresa installatrice presso lo Sportello unico per l’edilizia del progetto (e non più presso la
Camera di Commercio), della dichiarazione di conformità e del certificato di collaudo.
Il comma 3 dello stesso art. 11 stabilisce inoltre che “ lo sportello unico di cui all’art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n° 380, inoltra copia della
dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura
nella cui circoscrizione ha sede l’impresa esecutrice dell’impianto…omissis…”
Si precisa che devono essere depositati, contestualmente alle due copie di dichiarazione di
conformità dell’impianto a regola d’arte resa sulla base del modello ( I o II ) di cui all’allegato
(la copia destinata al Comune e la copia indirizzata alla Camera di Commercio), anche i
cosiddetti allegati obbligatori ( previsti esplicitamente dall’art. 7, commi 1 e 2 del D.M. n°
37/08):
– relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati;
– progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 del D.M. n° 37/08 oppure schema dell’impianto
realizzato.
Si dispone pertanto quanto segue:
– tutte le dichiarazioni di conformità finale, depositate ai sensi dell’art. 11 del D.M. n°
37/08, dovranno essere munite di numero di protocollo generale e dovranno essere
archiviate in ordine progressivo in un’apposita raccolta gestita dal personale
amministrativo del Servizio Edilizia Privata;
– la seconda copia della dichiarazione di conformità finale dovrà essere inoltrata, da parte
del personale amministrativo del Servizio Edilizia Privata che verrà successivamente
individuato, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nella cui
circoscrizione ha sede l’impresa esecutrice dell’impianto.
Dichiarazione di rispondenza ( art. 7, comma 6 D.M. n° 37/08)
Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dall’art. 7 del D.M. n° 37/08, salvo
quanto previsto dall’art. 15 (Sanzioni) del citato D.M., non sia stata prodotta o non sia più
reperibile, tale atto è sostituito – per gli impianti eseguiti prima del 27 marzo 2008 – da una
dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le
specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione per almeno cinque
anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in
esito a sopralluoghi e accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di
applicazione dell’art. 5, comma 2, del D.M. n °37/08 da un soggetto che ricopre, da almeno 5
anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata operante nel settore impiantistico a
cui si riferisce la dichiarazione.
Si precisa che il D.M. n° 37/08 non ha previsto un modello apposito per la dichiarazione di
rispondenza.
Certificato di agibilità (art. 9 D.M. n° 37/08)
Il certificato di agibilità è rilasciato previa acquisizione della dichiarazione di conformità di cui
all’art. 7 del D.M. n° 37/08, nonché del certificato di collaudo degli impianti, ove previsto dalle
norme vigenti.
La dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi dell’art. 7 del D.M. n° 37/08 dovrà
pertanto essere acquisita quale documento obbligatorio ai fini del rilascio del certificato di
agibilità ovvero ai fini dell’attestazione dell’agibilità per silenzio assenso, ai sensi dell’art.
25 del D.P.R. 06.06.2001, n° 380, nel caso di installazione, avvenuta a partire dal 27 marzo
2008, di impianti previsti dall’art. 1, comma 2 del D.M. n° 37/08 al servizio degli edifici,
indipendentemente dalla loro destinazione d’uso.
Si dispone che la presente disposizione sia resa pubblica, ai sensi dell’art. 1, comma 6 del
REC, anche tramite pubblicazione nel sito internet https://edilizia.comune.belluno.it.

Codice Descrizione File Data aggiornamento Dimensione
1479 disp_serv_dm_37_08_09_05_08 20 Gennaio 2013 110 KB

I commenti sono chiusi.